Termini di decadenza distinti per le richieste di disoccupazione agricola e ANF in unica domanda
Con il messaggio n. 3387/2019 l’INPS fornisce importanti chiarimenti circa l’applicazione dei termini di decadenza alle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli.
L’Istituto previdenziale, facendo riferimento al messaggio n. 1166/2018, ha sviluppato alcuni esempi pratici, fornendo, all’interno dell’allegato, un prospetto riepilogativo.
Si prenda come esempio il caso di un ricorso con decisione del Comitato entro i termini, con domanda presentata il 20 febbraio 2018, provvedimento di reiezione notificato in data 15 giugno 2018 (entro i 120 giorni), ricorso amministrativo presentato il 10 agosto 2018 (entro i 90 giorni), notifica della decisione del Comitato il 5 ottobre 2018 (entro i 90 giorni). In questo caso, la data da cui inizia a decorrere il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è il 5 ottobre 2018, con la conseguenza che, a partire dal 6 ottobre 2019, non sarà più possibile proporre l’azione giudiziaria né riconoscere la prestazione. Per quanto riguarda invece un ricorso presentato entro i termini previsti, ma a cui il Comitato non abbia fornito la propria decisione, l’esempio è il seguente: domanda presentata il 20 febbraio 2018, provvedimento di reiezione notificato in data 15 giugno 2018, ricorso amministrativo presentato il 10 agosto 2018 e nessuna decisione da parte del Comitato provinciale. In questo caso, la data da cui inizia a decorrere il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è l’8 novembre 2018 (quest’ultimo si ottiene aggiungendo alla data di presentazione del ricorso i 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto da parte del Comitato). Per effetto di ciò, a partire dal 6 ottobre 2019, non sarà più possibile proporre l’azione giudiziaria né riconoscere la prestazione.
Con lo stesso messaggio, l’Istituto ha poi precisato che, qualora il richiedente abbia presentato una domanda contenente sia la richiesta di disoccupazione agricola che quella per gli assegni al nucleo familiare, ognuna delle opzioni costituisce istanza a sé stante. Ne consegue che, ciascuna delle due richieste è soggetta, singolarmente, ai termini di decadenza come specificati nel messaggio n. 1166/2018.
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