I sindaci hanno sempre potuto rivolgersi al PM
Le dimissioni non possono, di per sé, valere a escludere eventuali responsabilità
La Cassazione, nella sentenza n. 32397, depositata ieri, con riguardo alla previgente disciplina, ha confermato che i sindaci, pur non figurando tra i legittimati attivi, in presenza di gravi irregolarità non diversamente rimediabili, avrebbero potuto (e dovuto) presentare denunzia al pubblico ministero, consentendogli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.
In ogni caso, poi, e a prescindere dalla disciplina in concreto applicabile, deve considerarsi che non è possibile pensare di esimersi da qualsiasi responsabilità presentando le proprie dimissioni, senza avere prima diligentemente osservato gli obblighi di legge.
Con particolare riguardo al primo profilo, attinente, si ribadisce, alla previgente disciplina, si ricorda, innanzitutto, come già la Cassazione 11 novembre 2010 n. 22911 ...
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