Videata delle Poste solo indicativa per il termine del ricorso
La prova è sempre rappresentata dall’avviso di ricevimento
Il ricorso in Commissione tributaria deve, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92, essere presentato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni da quando è stato ricevuto l’atto che si impugna.
Per appurare
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941