ACCEDI
Mercoledì, 7 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Materia prima secondaria in reverse charge

/ REDAZIONE

Martedì, 9 febbraio 2021

x
STAMPA

Con la risposta a interpello n. 86 di ieri, 8 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle cessioni di materie prime secondarie derivanti da impianti che trattano i rifiuti della costruzione e demolizione.
L’Amministrazione finanziaria osserva che, una volta che una materia prima è sottoposta a un’operazione di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo) cessa di essere qualificabile come “rifiuto”, come previsto dall’art. 184-ter del DLgs. 152/2006 (cioè “Cessazione della qualifica di rifiuto” o “End of Waste”).
Si tratta di condizioni generali che necessitano di essere declinate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente (in corso di adozione).

Ai fini IVA, secondo le Entrate è applicabile il reverse charge previsto per le cessioni di rottami ex art. 74 comma 7 del DPR 633/72, nel rispetto della condizione che il rifiuto sia qualificabile come “rottame, ovvero un bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a successive lavorazioni”. Peraltro, il rifiuto rimane rottame anche quando ha subito le lavorazioni richiamate dall’art. 74 comma 7 citato (cioè ripulitura, selezione, taglio o compattatura), “senza modificarne la natura”.

Nel caso di specie, secondo le Entrate, i rifiuti sono sottoposti a stoccaggio (c.d. “messa in riserva”), vale a dire una delle lavorazioni sopra menzionate. Ciò dunque porta a ritenere che le materie prime secondarie esaminate, in quanto qualificabili ai fini IVA come “rottami”, siano cedute applicando il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 74 comma 7 del DPR 633/72.

Infine, l’Agenzia precisa che la materia prima secondaria è un prodotto qualificato come “rifiuto speciale”, derivante dalle attività di demolizione, costruzione, ex art. 184 comma 3 lett. b) del DLgs. 152/2006. Non rientrando, però, tra i rifiuti speciali di cui alla lettera g) dell’anzidetto art. 184 comma 3, non può rendersi applicabile l’aliquota IVA del 10% (n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72). La cessione sarà soggetta, quindi, ad aliquota ordinaria.

TORNA SU