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Tempo fino al 1° marzo per la domanda per l’indennità di fermo pesca

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 febbraio 2021

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Con un comunicato pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro informa che è possibile presentare la domanda per fermo pesca 2020 entro il 1° marzo 2021, anziché il 28 febbraio 2021, in quanto ultima giornata lavorativa utile.
La proroga del termine ha l’obiettivo di consentire una più ampia partecipazione alla fruizione dell’indennità che è stata finanziata per l’anno 2020 dall’art. 1 commi 515 e 516 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e attuata con il DM 3 febbraio 2021 n. 1 (si veda “Istanza per l’indennità di fermo pesca 2020 entro il 28 febbraio” del 5 febbraio 2021).

Si ricorda che il DM 3 febbraio 2021 n. 1 prevede, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (ex L. 250/58), per l’anno 2020, la corresponsione di un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, nel limite di 40 giorni nell’arco dell’anno, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Invece, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai suddetti soggetti la misura è concessa, sempre per l’anno 2020, nell’importo massimo di 30 euro, ma senza ulteriori limiti.

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