L’INAIL rivaluta i minimali e i massimali di rendita dal 1° gennaio 2021
Con la circolare n. 32/2021, l’INAIL, facendo seguito a quanto disposto dal DM 23 settembre 2021 n. 188, ha provveduto a rivalutare le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021, stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita, a partire da tale data, rispettivamente nelle misure di 17.448,90 e di 32.405,10 euro. A seguito di tale rivalutazione, vengono quindi aggiornati i limiti di retribuzione imponibile, utili ai fini del calcolo del premio assicurativo, che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto, riportati nella circolare n. 16/2021 (si veda “Fissati i limiti retributivi per il calcolo dei premi assicurativi INAIL 2021” del 2 giugno 2021).
Le tipologie di lavoratori interessati sono in primis quelli con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale), la cui retribuzione giornaliera ammonta a 58,16 euro e quella annuale a 1.454, 08 euro.
Quanto ai familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., la retribuzione giornaliera e annuale ammonta rispettivamente a 58,40 e 1.460,07 euro, mentre per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94 la retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili è pari a 1.300,92 euro (108,41 euro x 12).
Con riguardo alle retribuzioni di ragguaglio, la circolare in esame fa riferimento ad un importo giornaliero di 58,16 euro e mensile di 1.454,08 euro, mentre relativamente ai compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensili ammontano rispettivamente a 1.454,08 a 2.700,43 euro. Infine, quanto alla retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti, dal 1° gennaio 2021 il minimo e il massimo annuali ammontano, rispettivamente, a 17.448,90 e 32.405,10 euro.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41