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Tendostruttura per tamponi e vaccini «drive in» con agevolazione IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 febbraio 2022

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Nella risposta a interpello n. 81 di ieri, 9 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione da IVA con diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 1 commi 752 e 453 della L. 178/2020, è applicabile alla locazione, verso corrispettivo, di tendostrutture per ambulatori adibiti sia all’effettuazione di tamponi che alla somministrazione dei vaccini, completi dei servizi accessori per la gestione “anti COVID-19”.

Nel caso di specie, una società ha concesso in locazione ad una fondazione una tendostruttura per ambulatori ove eseguire tamponi e vaccini in modalità “drive in”, unitamente ai servizi accessori per la gestione “anti COVID-19”; la fondazione, a sua volta, ha concesso tali beni in comodato gratuito a favore di una ASST.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i commi 452 e 453 dell’art. 1 della L. 178/2020 (c.d. legge di bilancio 2021), sulla base alle modifiche introdotte dalla direttiva (Ue) 2020/2020, dispongono l’applicabilità, fino al 31 dicembre 2022, del regime di esenzione da IVA con diritto alla detrazione per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il COVID-19 nonché per le “prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni”.

Dato che, nell’ipotesi considerata, la messa a disposizione delle suddette tendostrutture a favore dell’ASST avviene a titolo di comodato gratuito, richiamando i precedenti chiarimenti di prassi (cfr., per tutte, la risposta a interpello 18 maggio 2021 n. 354 e il principio di diritto 9 agosto 2021 n. 12), si è ritenuto che le prestazioni di locazione – le uniche rilevanti ai fini IVA – possano beneficiare del particolare regime in commento e, quindi, essere acquistati dalla fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo alla società, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72.

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