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Non imponibilità IVA per l’area attrezzata destinata ai container

/ REDAZIONE

Venerdì, 25 marzo 2022

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Con la sentenza n. 9525 di ieri, la Cassazione ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità ai fini IVA per la messa a disposizione di un’area attrezzata, all’interno delle zone portuali, da destinarsi a operazioni di revisione, riparazione e lavaggio dei container.

Interpretando l’art. 9 comma 1 n. 6) del DPR 633/72, la Corte osserva che il regime di non imponibilità ivi disciplinato richiede un doppio requisito:
- la natura oggettiva della prestazione di servizio;
- il luogo in cui essa è eseguita, identificato facendo riferimento a un elenco tassativo di impianti relativi a settori ritenuti strategici (porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine), senza essere condizionato dal requisito soggettivo del committente dei lavori, quale soggetto titolare dei poteri di gestione (Cass. nn. 26183/2014 e 26368/2019).

Tuttavia, a determinate condizioni, secondo la Corte, il regime di non imponibilità può anche non essere influenzato dal luogo di realizzazione del servizio, se la prestazione – pur eseguita in una zona diversa – si trovi in rapporto di diretta strumentalità con i servizi individuati dal richiamato art. 9 comma 1 n. 6 (es. prestazioni volte al funzionamento e manutenzione degli impianti ovvero movimento dei mezzi di trasporto).

Anche l’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 95/2020 e 501/2020, ha interpretato la disposizione nel senso che la connessione con gli scambi internazionali dei servizi resi si pone “in termini di funzionalità”, il che consente di ravvisare il luogo secondario (ancorché distante dalla zona portuale) come accessorio rispetto a quello principale. Ciò permetterebbe il beneficio della non imponibilità anche quando il servizio sia reso al di fuori dell’elenco tassativo dei settori descritti dalla norma (porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine), purché funzionalmente collegato alla “manutenzione degli impianti” ovvero al “movimento di beni o mezzi di trasporto”.

A maggior ragione la non imponibilità va riconosciuta quando alcune delle prestazioni rese negli impianti portuali, ancorché non rientranti tra i servizi previsti dall’art. 9 in esame, si trovino in rapporto di accessorietà/strumentalità rispetto ad altre prestazioni contemplate dalla norma, come nel caso di specie, in cui viene messa a disposizione un’area attrezzata da adibire all’ispezione, alle piccole riparazioni e al lavaggio dei container.

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