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Non imponibilità IVA di operazioni verso organismi internazionali dietro presentazione di certificato

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 ottobre 2022

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Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può emettere fattura in regime di non imponibilità ex art. 72 del DPR 633/72, in caso di cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di membri di organismi internazionali non aventi sede in Italia, dietro presentazione del certificato di esenzione di cui all’allegato II del regolamento Ue n. 282/2011.
Ne ha dato conferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 495, pubblicata ieri.

Il citato art. 72 del DPR 633/72 costituisce la trasposizione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nell’art. 151 della direttiva 2006/112/Ce, il quale riconosce, a determinate condizioni ed entro certi limiti, il beneficio della non imponibilità con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali “riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonché ai membri di tali organismi”.

Dal canto suo, l’art. 51 del regolamento Ue n. 282/2011 prevede che qualora il cessionario o committente sia stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di “esenzione” dall’IVA “funge da conferma” che l’operazione può beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 151 della direttiva 2006/112/Ce.
In termini analoghi si era espressa in passato l’Amministrazione finanziaria nazionale che nella C.M. 10 marzo 1998 n. 78 aveva chiarito che la fattura in regime di non imponibilità ex art. 72 comma 1 del DPR 633/72 avrebbe dovuto essere emessa “dietro presentazione di formulario debitamente vistato”.

L’Agenzia ricorda, infine, che deve essere redatto un certificato distinto per ciascun fornitore e che quest’ultimo è tenuto a conservare lo stesso nei propri registri conformemente alle norme vigenti nel proprio Stato membro.

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