Partecipazioni societarie da valutare per fruire del regime forfetario
I criteri di valutazione, anche temporale, sono diversi per società di persone e srl
Oltre al limite di ricavi e compensi, incrementato da 65.000 a 85.000 euro dalla legge di bilancio 2023, l’applicazione del regime forfetario comporta una verifica in ordine alle cause di esclusione elencate all’art. 1 comma 57 della L. 190/2014.
Tra esse particolare rilievo assume quella di cui alla lett. d), in forza della quale non possono utilizzare il regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all’attività:
- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR;
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni in regime
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