Con la gestione del servizio di riscaldamento, tax credit al fornitore di energia
Con la risposta a interpello di ieri, 24 gennaio 2023 n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito al credito d’imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, ex art. 8 comma 10 lett. f) della L. 448/98.
Tale disposizione riconosce un credito d’imposta a favore del fornitore di energia, gestore dell’impianto o della rete di teleriscaldamento, che effettua l’ultima transazione nei confronti dell’utente finale.
Il fornitore, a sua volta, trasferisce l’agevolazione sul prezzo di cessione dell’energia, applicando uno sconto a favore dell’utente finale, effettivo destinatario del vantaggio economico connesso all’agevolazione.
Nel caso sottoposto all’esame dell’Amministrazione finanziaria, la società istante, per la gestione del servizio di riscaldamento a favore di un’azienda sanitaria, si rivolge a sua volta ad altra società, per ricevere da quest’ultima energia termica prodotta tramite teleriscaldamento alimentato a biomasse. Per fornire il servizio di gestione del riscaldamento la società istante è tenuta a procedere alla voltura, a nome proprio, delle utenze per l’approvvigionamento di teleriscaldamento.
In relazione a tale fattispecie, l’Amministrazione finanziaria individua quale “utente finale” la società istante, in quanto destinataria dell’ultima transazione, con la quale l’energia è immessa al consumo. Tale società beneficia di uno sconto in fattura da parte del fornitore, ossia della società che distribuisce il teleriscaldamento, di importo pari all’ammontare del credito d’imposta spettante al fornitore ex art. 8 comma 10 lett. f) della L. 448/98.
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