Criterio dello sbilancio fallimentare sempre più marginale nella determinazione del danno
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 1221/2022, ricorda come le Sezioni Unite della Cassazione abbiano precisato che nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica, di per sé, la determinazione del danno risarcibile nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare (criterio dello sbilancio fallimentare). Questo criterio, infatti, potrebbe essere usato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, sia stato allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa di tale danno, indicandosi le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore (Cass. SS.UU. n. 9100/2015).
In assenza di tali allegazioni, di conseguenza, la richiesta di risarcimento di un danno corrispondente allo sbilancio fallimentare, a fronte di una contestazione di incompleta/irregolare/omessa tenuta/consegna delle scritture contabili, si risolve in una postulazione di sussistenza di nesso causale tra le due circostanze, condivisibilmente contrastata dalle Sezioni Unite.
Nella specie, poi, neppure presentava rilievo la previsione di cui all’art. 2486 comma 3 c.c., come introdotta dall’art. 378 comma 2 del DLgs. 14/2019, sia perché non risultava allegata l’esistenza della condizione cui la nuova norma ricollega la liquidazione del danno in termini di sbilancio fallimentare – cioè una responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società o quantomeno l’impossibilità di determinazione dei c.d. netti patrimoniali – sia perché la norma citata è entrata in vigore dopo l’esercizio dell’azione di responsabilità e non può essere applicata retroattivamente (App. Catania n. 136/2020).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41