Nelle controllate taglio dei costi per la revoca del collegio sindacale da dimostrare
La possibilità di revoca anticipata riguarda le società alle quali siano affidati servizi pubblici o attività strumentali e controllate da un singolo ente locale
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 8816, depositata ieri, ha chiarito che, per ritenersi integrata la giusta causa di revoca del collegio sindacale ex art. 17 comma 22-bis del DL 78/2009 convertito, la sostituzione dei sindaci deve perseguire la finalità di riduzione dei costi di funzionamento della società mediante una riduzione del loro numero “o” dei relativi emolumenti.
Si ricorda che la norma citata riguarda, nello specifico, le società alle quali siano affidati servizi pubblici o attività strumentali e controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale.
A tali società, il legislatore ha riconosciuto, con la disposizione in considerazione, la possibilità di revocare anticipatamente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione,