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IMPRESA

Misure protettive nel Codice della crisi senza fissazione di un’udienza ad hoc

È sufficiente la pubblicazione nel Registro delle imprese

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 3 giugno 2023

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L’art. 2 lett. p) del DLgs. 14/2019 definisce le misure protettive come “le misure temporanee chieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.

La successiva lett. q), invece, identifica le misure cautelari come “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

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