Bancarotta documentale fraudolenta e semplice con diverso atteggiamento soggettivo
La Cassazione ha fissato importanti principi in materia, indicando il criterio differenziale fra le due ipotesi delittuose
Fra i vari reati di bancarotta dell’impresa in crisi, quello maggiormente problematico è sicuramente rappresentato dall’ipotesi di bancarotta documentale, nella sua duplice forma di bancarotta fraudolenta e semplice.
Infatti, anche dopo la riforma del diritto della crisi operata con il DLgs. 14/2019, allo stato la normativa presenta tre tipologie di bancarotta documentale. Da un lato occorre distinguere l’ipotesi di bancarotta fraudolenta e semplice, dall’altro, con riferimento alla figura di bancarotta documentale fraudolenta gli artt. 322 comma 1 lett. b) e 329 del decreto prevedono due ipotesi diverse di tale reato, che, come vedremo, si differenziano per ragioni di carattere giuridico.
A fronte di questo dato normativo, suscettibile di confusione, è intervenuta la
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