Commissario non equiparabile all’ausiliario nella stima dei compensi
Occorre considerare l’attivo inventariato e l’opera effettivamente svolta
Con la sentenza n. 15790, depositata ieri, la Cassazione è intervenuta sul tema dei compensi del commissario nella fase c.d. prenotativa (o con riserva) del concordato, ritenendo che, anche quando ne sia dichiarata l’inammissibilità, per la loro determinazione si applicano i criteri di cui all’art. 5 del DM 30/2012.
La pronuncia in esame muove dalla decisione del giudice di merito di liquidare i compensi attraverso l’applicazione dei criteri dettati per gli ausiliari del giudice (di cui al DM 30 maggio 2002), disapplicando quelli di cui all’art. 5 del DM 30/2012, in ragione della mancata possibilità di stabilire la natura del concordato (in continuità, liquidatoria o mista), del mancato dettaglio circa le modalità di determinazione dell’attivo e dell’ammontare
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