Omesso versamento di ritenute non sanzionabile senza certificazioni
Il rilascio delle certificazioni si può presumere anche da elementi indiziari, quale il modello 770, che però da solo non basta a costituire prova di ciò
Sul reato di omesso versamento delle ritenute il legislatore è intervenuto più volte mutando l’ampiezza della condotta penalmente rilevante.
Nella sentenza della Cassazione n. 24222, depositata ieri, si discute sulla continuità normativa o meno delle modifiche che hanno interessato l’art. 10-bis del DLgs. 74/2000; continuità che incide anche sull’applicazione temporale della norma e sull’accertamento della condotta.
Secondo tale pronuncia, il DLgs. 158/2015 ha introdotto una nuova fattispecie prevedendo come condotta penalmente perseguibile ciò che prima costituiva un illecito amministrativo tributario: l’omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, delle ritenute dovute sulla base della stessa
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