Ripartizione nella liquidazione giudiziale con libera interpretazione del curatore
Il curatore, verosimilmente e auspicabilmente, sarà chiamato a investire il giudice delegato della sua scelta, al fine di convalidarne l’operato
L’iniziativa del riparto è oggi, come allora, rimessa esclusivamente all’impulso del curatore che, a cadenza quadrimestrale a far data dall’emissione del decreto di esecutività dello stato passivo (o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato) è tenuto (rectius, obbligato) non più a depositare in cancelleria, ma direttamente a trasmettere a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’art. 206 del DLgs. 14/2019, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, anche un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Una modifica a opera del Codice della crisi che recepisce l’avvento delle
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