Servizi senza corrispettivo in denaro non sempre gratuiti ai fini IVA
Talvolta potrebbe comunque esservi una controprestazione a carico del cliente
In alcuni casi, le imprese potrebbero avere interesse a fornire prestazioni a titolo gratuito con l’attesa di ottenerne un’utilità per la stessa attività economica.
Tali prestazioni gratuite, riconducibili alle finalità proprie dell’impresa, sono escluse da IVA per mancanza del presupposto oggettivo (secondo cui la prestazione deve essere resa a titolo oneroso).
Ad esempio, è stata esclusa la rilevanza IVA dei servizi di formazione resi gratuitamente da una società nei confronti di minori, su incarico di un ente pubblico che li sosteneva finanziariamente mediante contributi (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 237/2019). Analogamente, è stata esclusa l’applicazione dell’imposta nel caso di una società che locava un immobile alla propria controllata
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41