Se il voto spetta al socio fusioni senza consenso espresso del creditore pignoratizio
Il consenso del creditore pignoratizio è irrilevante anche per la decisione di rinuncia all’unanimità dei tempi di attesa
Quando vi sono azioni, di una società che partecipa alla fusione, che risultano gravate da diritto di pegno, è necessario verificare anzitutto a chi, tra creditore pignoratizio e socio, risulti attribuito il diritto di voto sulla decisione di fusione.
La legge, infatti, pur prevedendo che il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio (art. 2352 comma 1 c.c.), ammette la convenzione contraria tra le parti ed è riconosciuto in dottrina e giurisprudenza che tale convenzione contraria possa anche essere “parziale”, ossia riguardare talune decisioni soltanto (ad esempio, quelle di fusione).
Se, nell’esercizio dell’autonomia pattizia consentita dalla legge, la convenzione tra creditore pignoratizio e socio debitore prevede l’attribuzione a quest’ultimo del ...
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