Legittimo l’accertamento in pendenza della misura di prevenzione
L’amministratore giudiziario può contestare la pretesa i cui presupposti sono anteriori alla misura
L’adozione di una misura di prevenzione non impedisce l’accertamento dell’ente impositore e non esonera l’amministratore giudiziario dall’impugnazione dell’atto impositivo dinanzi al giudice tributario per contestare l’an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano anteriori alla misura. La cognizione del giudice della prevenzione, invece, è limitata all’accertamento dell’idoneità del titolo e della collocazione del credito tributario nel passivo concorsuale. In tal senso si è espressa la Cassazione, con ordinanza n. 27215 depositata ieri.
In tema di assoggettamento a imposta dei beni sottoposti a misura di prevenzione, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento di cui agli artt. 57 e ss. del DLgs. 159/2011 per ...
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