Senza Tobin tax il passaggio di azioni tra due fondi patrimonio della stessa SGR
Presupposto del tributo è la non identità tra cedente e cessionario, in tal caso assente
L’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie al trasferimento di azioni, prevista dall’art. 1 comma 491 della L. 228/2012, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti; tale condizione non sussiste ove “il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento, che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa S.G.R. e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori”. In questa ipotesi, infatti, il nuovo fondo costituisce solo una diversa modalità organizzativa dell’originario investimento.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27265, pubblicata ieri, con la quale viene rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Il caso ...
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