Rivalsa dell’IVA accertata anche al soggetto con limiti alla detrazione
La risposta a interpello n. 20 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, ha esaminato il caso dell’addebito in rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento (art. 60 comma 7 del DPR 633/72) nei confronti di un soggetto che sconta dei limiti alla detrazione per effetto dell’applicazione del “pro rata”.
In particolare, il documento di prassi chiarisce che per il cessionario o committente il diritto alla detrazione dell’IVA potrà essere esercitato “alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni”, vale a dire applicando all’IVA addebitata in rivalsa il prorata di indetraibilità relativo al periodo d’imposta oggetto dell’accertamento in capo al cedente o prestatore.
Non può essere fatta valere, invece, la percentuale di detrazione applicabile nel periodo d’imposta in cui viene corrisposta al fornitore l’IVA addebitata in rivalsa ai sensi dell’art. 60 comma 7 del DPR 633/72.
Nel caso di specie, l’accertamento in capo al cedente o prestatore derivava dall’errata applicazione del reverse charge a fronte di operazioni soggette ad IVA secondo le regole ordinarie.
Ciò che più rileva, nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, è che il recupero della quota parte di IVA detraibile, da parte del cessionario o committente, non può avvenire in sede di dichiarazione annuale, recuperando quanto già versato a seguito dell’errata applicazione del reverse charge (e poi riaddebitato in rivalsa dal fornitore).
L’importo potrà essere chiesto a rimborso all’Erario in base all’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72, presentando domanda entro due anni “dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Detto presupposto deve essere individuato nel momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del cedente o prestatore, da cui consegue un versamento dell’IVA non dovuto in capo al cessionario o committente.
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