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Deducibile per competenza l’imposta di registro capitalizzata

/ REDAZIONE

Sabato, 27 gennaio 2024

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Con la sentenza n. 2519 depositata ieri, 26 gennaio 2024, la Cassazione conferma, riprendendo i principi espressi nella norma di comportamento AIDC n. 210/2020, che le imposte (diverse dalle imposte sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa) sono deducibili per competenza se sono strettamente correlate a componenti positivi di redditi o, alternativamente, sono oneri accessori di componenti negativi di redditi.

Il caso di specie riguarda la deducibilità dell’imposta di registro relativa all’acquisto di un immobile strumentale che la società ricorrente riteneva deducibile per cassa in virtù di quanto disposto dall’art. 99 comma 1 del TUIR; tale norma prevede che “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

Nell’accogliere il ricorso della contribuente, i giudici di legittimità affermano come la norma stabilisca per le “altre imposte” un principio di deducibilità per cassa, rendendo, in tale ipotesi, inapplicabile il principio di derivazione rafforzata e l’art. 109 comma 1 del TUIR nella parte in cui prescrive il principio generale di competenza per i componenti positivi e negativi.

La nozione di “altre imposte”, precisa ancora la Suprema Corte, ricomprende sia i tributi che hanno natura di imposte (ad esclusione di quelle dichiarate indeducibili dal primo periodo del comma 1 dell’art. 99), sia le tasse (cfr. Cass. n. 13851/2010).

Per i giudici di legittimità, come osservato anche dalla norma di comportamento AIDC n. 210, il richiamato principio di cassa non trova applicazione, e opera invece l’imputazione per competenza, nei casi in cui:
- le imposte strettamente correlate a componenti positivi di reddito;
- gli oneri fiscali accessori di componenti negativi di reddito.

Ad avviso della Cassazione, i principi illustrati sono stati violati dai giudici di secondo grado in quanto gli stessi non hanno illustrato i presupposti in base ai quali escludere il criterio di imputazione per cassa.

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