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«Duty free shops» semplificato per tabacchi lavorati e alcolici

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 gennaio 2024

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L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n. 5 di ieri, ha aggiornato alcune disposizioni contenute nella circolare n. 179/D/2000 con riferimento ai negozi c.d. “duty free shops” (DFS) di cui all’art. 128 del DPR 43/73.

La circolare delinea una modalità di gestione alternativa a quella disciplinata dal precedente documento di prassi, utilizzando i nuovi istituti e le semplificazioni introdotte dal regolamento Ue 952/2013 (c.d. Codice doganale dell’Unione).
L’operatore potrà, infatti, optare per due modelli di gestione e, nello specifico, il DFS ordinario e il DFS semplificato (per quanto concerne la gestione del DFS ordinario rimane ferma la disciplina contenuta nella circ. n. 179/D/2000).

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, tra gli altri importanti chiarimenti, precisa che il DFS semplificato, caratterizzato dalla presenza nel punto vendita di prodotti c.d. allo stato estero, ossia con lo status di merce non unionale (tabacchi e lavorati alcolici), presuppone l’utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale dell’Unione e consequenziali all’ottenimento da parte del gestore della qualifica AEO-C.

Tutti gli articoli in vendita dovranno essere dotati di codifica e, in caso di controllo, il gestore è tenuto a mettere a disposizione della Dogana l’elenco di tutti gli articoli e la relativa codifica riferita al periodo oggetto di controllo.
All’interno del DFS il gestore dovrà, inoltre, esporre apposita cartellonistica idonea ad avvisare i viaggiatori extra-Ue della necessità di non infrangere il sigillo apposto ai sacchetti contenenti i beni venduti in regime di duty free e/o di non cedere i suddetti beni ad altri passeggeri.

Tutta la contabilità relativa alle giacenze, introduzioni, estrazioni e vendita dovrà essere gestita su un sistema informatico del gestore che non è autorizzato, di conseguenza, ad adottare una contabilità manuale o cartacea.

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