Il trust può integrare la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Ritenuto rilevante ai fini del reato il negozio che venga costituito non per le sue legittime finalità, ma per sottrarre i beni all’Erario
Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte anche la stipulazione di un negozio giuridico simulato, poiché la necessità della declaratoria giudiziale per superare l’effetto segregativo dell’atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale. La condotta incriminata dall’art. 11 del DLgs. 74/2000 consiste, infatti, nell’alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui in modo idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Lo spettro di condotte potenzialmente rilevanti è, perciò, molto ampio, potendo rilevare operazioni quali la cessione simulata di quote sociali, la costituzione fraudolenta di un fondo patrimoniale o di un trust, un sale and lease back
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