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Approvati gli ISA in revisione per il periodo d’imposta 2023

/ REDAZIONE

Martedì, 9 aprile 2024

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È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il DM 18 marzo 2024, pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, di approvazione degli interventi evolutivi su 88 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in applicazione a partire dal periodo d’imposta 2023.

Si tratta dell’ordinaria evoluzione biennale degli indici per i quali è prevista l’applicazione al periodo d’imposta 2023: 31 relativi al comparto del commercio, 15 al comparto delle manifatture, 18 al comparto dei professionisti e 24 al comparto dei servizi. Tali indici sono stati esaminati dalla Commissione degli esperti nella riunione del 22 febbraio (si veda “Parere positivo della Commissione degli esperti sull’aggiornamento biennale degli ISA” del 23 febbraio).

Oltre alle tipologie di soggetti individuate all’art. 9-bis comma 6 del DL 50/2017, gli ISA approvati non si applicano nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014), del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 convertito) e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, supera il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72.

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