Documenti tardivi in primo grado non esaminabili per chi non si costituisce in appello
I documenti tardivi di primo grado vanno comunque ridepositati nei termini in appello
Non potranno essere esaminati dal giudice del gravame i documenti irritualmente prodotti in primo grado se la parte che li ha prodotti non si sia costituta in appello.
Questo è in estrema sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9635 di ieri, 10 aprile 2024, che si è pronunciata in ordine al tema spinoso della produzione documentale nel processo tributario.
Dal provvedimento in commento emerge che la parte pubblica aveva prodotto i documenti a prova dell’avvenuta notifica dell’atto prodromico in primo grado tardivamente, ovvero oltre i limiti previsti dall’art. 32 del DLgs. 546/92.
Il giudice di primo grado, tuttavia, li aveva posti alla base della sua decisione a favore della parte pubblica.
Nella successiva sede di gravame, il contribuente appellante ...
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