ACCEDI
Sabato, 22 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Tassazione separata per le indennità aggiuntive di fine servizio

/ REDAZIONE

Sabato, 13 aprile 2024

x
STAMPA

Con la risposta a interpello n. 91 di ieri, 12 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema della tassazione delle indennità aggiuntive di fine servizio confermando l’applicazione della tassazione separata ex art. 17 comma 1 lett. a) e art. 19 comma 2-bis del TUIR.

La fattispecie in esame riguarda le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito dell’attività accertativa.
Secondo l’Agenzia, considerate sia la fonte di alimentazione del Fondo sia la finalizzazione sotto forma di indennità supplementare, è possibile estendere al caso di specie le conclusioni dettate nella recente risposta n. 425/2023 (si veda “Indennità aggiuntive di fine servizio assimilate alle indennità equipollenti al TFR” del 9 settembre 2023).

In particolare, nella fattispecie oggetto di interpello l’ammontare netto da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota è l’intera ’’indennità aggiuntiva’’, al lordo della riduzione di 309,87 euro per ciascun anno di servizio, comprensiva della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale. Tale aliquota si applica sia all’indennità aggiuntiva determinata in relazione agli anni di servizio al netto della riduzione di 309,87 euro per ciascun anno di servizio sia all’intera indennità aggiuntiva dovuta per il periodo di anzianità convenzionale.

TORNA SU