Omesso versamento delle ritenute con prova rigorosa per le condotte ante 2015
La sentenza n. 15410, depositata ieri dalla Cassazione, ha ribadito la consolidata giurisprudenza in materia di omesso versamento delle ritenute che richiede costantemente una prova rigorosa relativamente alle condotte antecedenti alle modifiche apportate all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 dal DLgs. 158/2015.
Per integrare il “rilascio” ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta, non si richiede soltanto la formazione, ancorché perfezionata attraverso la loro sottoscrizione, di tali certificazioni, ma è necessaria l’avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari o, quanto meno, a taluno di essi (Cass. n. 25987/2020).
Si è escluso altresì che sia sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire a una valutazione presuntiva dell’entità dell’inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l’omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice (Cass. n. 13610/2019).
Per i fatti pregressi rispetto al 2015, dunque, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione modello 770 (Cass. SS.UU n. 24782/2018). Né è sufficiente l’acquisizione della dichiarazione ovvero la testimonianza del funzionario erariale sul contenuto delle stesse, ma occorre dimostrare l’effettivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni da cui risultano le ritenute il cui versamento è stato omesso.
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