Fusioni tra soggetti IAS differenziate per la retrodatazione degli effetti fiscali
Da distinguere operazioni cui si applica l’acquisition method secondo l’IFRS 3 e fusioni under common control: solo per le seconde si può retrodatare
In base a quanto previsto dall’acquisition method regolato dall’IFRS 3, un’aggregazione aziendale deve essere rilevata alla data di acquisizione e, dunque, non risulta accordata la possibilità di retrodatare gli effetti contabili dell’operazione. Diversamente, l’art. 2504-bis c.c. prevede che la decorrenza degli effetti contabili della fusione possa essere retrodatata.
Per quanto attiene alla retrodatazione fiscale delle operazioni di fusione, l’art. 172 comma 9 del TUIR acconsente a che l’atto di fusione possa stabilire che gli effetti fiscali della fusione decorrano da “una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo
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