L’informativa del curatore allerta il pubblico ministero
Possono essere sollecitate attività investigative e iniziative cautelari per impedire la dispersione di asset
Ai sensi dell’art. 33 del RD 267/42 il curatore doveva presentare, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, la propria relazione, focalizzando l’attenzione sulle cause del dissesto, sulle responsabilità gestorie e su ciò che poteva rilevare ai fini delle indagini penali.
Tale documento rappresentava la pietra miliare della procedura; infatti, la qualità delle informazioni era decisiva sia sotto l’aspetto civilistico (per l’esercizio di azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie), sia per eventuali profili penali (con segnalazioni che potevano potenzialmente configurare fattispecie di reati).
L’individuazione dei suddetti aspetti richiedeva approfondimenti spesso incompatibili con il breve termine di sessanta giorni, anche nella considerazione ...
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