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Non tutti gli integratori alimentari scontano l’aliquota IVA del 10%

/ REDAZIONE

Sabato, 4 maggio 2024

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Con la consulenza giuridica n. 2 di ieri, 3 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di integratori alimentari di cui al DLgs. 169/2004 non sempre beneficia dell’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Tale disposizione, in breve, include tra i beni soggetti ad aliquota ridotta le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi ad eccezione degli integratori alimentari di cui al DLgs. 169/2004, in quanto preparazioni classificabili alla voce doganale 21.06 della Nomenclatura combinata.

Nel caso specifico, l’istante sosteneva che gli integratori alimentari qualificati come tali nell’etichettatura ai sensi del DLgs. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale previsto dall’art. 10 di tale decreto, dovessero essere assoggettati ad aliquota IVA del 10% in via generalizzata, senza necessità di “interpello doganale preventivo”, esistendo un impianto normativo specifico che ne disciplina la natura e l’immissione in commercio.

Secondo le Entrate, però, il n. 80) della Tabella A citata, modificato dall’art. 4-ter del DL 145/2023, pur presentando una formulazione più chiara rispetto al passato (che include ora espressamente tra i beni soggetti ad aliquota del 10% gli integratori sotto forma di sciroppi) subordina in ogni caso l’applicazione dell’aliquota ridotta alla condizione che gli integratori siano classificati nella voce doganale 21.06 della Nomenclatura combinata.

Potrebbe quindi accadere che un integratore, pur possedendo tutti i requisiti di cui al DLgs. 169/2004, sia classificato diversamente dall’Agenzia delle Dogane, come nel caso di alcuni “prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande”, classificati nel Capitolo 22 della Nomenclatura. A questi, dunque, non può applicarsi l’aliquota IVA del 10% in base al citato n. 80).

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