Rimborso limitato per i versamenti IVA in eccesso dei carburanti
L’IVA versata in eccedenza per l’estrazione di carburante da un deposito fiscale può essere scomputata dall’imposta relativa alle immissioni in consumo o estrazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi, fino a esaurimento della stessa.
Solo in caso di assenza di prodotti da estrarre e conclusione dei rapporti con il gestore del deposito, è possibile avanzare richiesta di rimborso dell’IVA versata in misura eccedente al dovuto ai sensi dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72.
In questa ipotesi, dovrà essere dimostrato che l’IVA versata in eccesso non è stata utilizzata per successive immissioni in consumo (eventualmente mediante liberatoria sottoscritta dal gestore del deposito).
Si tratta dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 100 pubblicata ieri, 3 maggio 2024, con riguardo a una società che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale ai sensi dell’art. 1 commi 937-943 della L. 205/2017.
Tale soggetto passivo ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di precisare le modalità di recupero dell’IVA versata se, alla fine dell’anno, risulta superiore a quella corrispondente all’estrazione dei prodotti dal deposito fiscale.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941