Alla frontiera le cambiali sono da dichiarare come il denaro contante
La Cassazione, nell’ordinanza n. 11894, depositata ieri, ha affermato che l’art. 3 comma 1 del DLgs. 195/2008 – ai sensi del quale “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane” – prevede un illecito di pericolo che mira a colpire non i trasferimenti di denaro di provenienza illecita, ma a monitorare il trasferimento di titoli potenzialmente idonei a costituire rapporti giuridici obbligatori, nonché a colpire l’assenza di una condotta collaborativa e atta ad agevolare le autorità nei loro compiti di controllo.
Inoltre, secondo la Suprema Corte,
- l’infrazione in questione postula, sotto il profilo soggettivo, solo un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell’illiceità del fatto;
- ai fini in questione al denaro contante sono da equiparare i titoli al portatore, tra cui le cambiali.
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