Imposta sulle assicurazioni non dovuta se manca la territorialità
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 110, pubblicata ieri, si occupa dell’applicazione dell’imposta sulle assicurazioni a un particolare schema di garanzia associato alla vendita di veicoli usati effettuata da società di un certo Gruppo, per la copertura dei costi inerenti alla riparazione di eventuali guasti meccanici e/o elettrici riscontrati sui veicoli usati venduti.
L’Agenzia ricorda che l’imposta sulle assicurazioni trova il proprio presupposto oggettivo nella stipula di un contratto di assicurazione e soggettivo nella circostanza che il contraente sia un’impresa di assicurazione.
In questo contesto, l’art. 1 della L. 1216/1961 assoggetta all’imposta sulle assicurazioni le assicurazioni contro i danni, diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo, solo “quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio, ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate”.
Nel caso di specie, manca il presupposto territoriale fissato dalla norma citata, posto che la società istante stipulava con una compagnia estera autorizzata un contratto di assicurazione per la copertura delle perdite finanziarie che potrebbero derivarle dai lavori di riparazione dei veicoli usati “coperti da piani di garanzia” per “guasti meccanici e/o elettrici”, rimborsati ai clienti finali.
Inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961 la garanzia offerta in occasione della vendita dei veicoli usati, posto che l’istante fornisce ai concessionari italiani una prestazione di garanzia e non una prestazione assicurativa vera e propria.
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