Erogazioni liberali deducibili solo se l’attività socialmente utile è effettiva
Con la sentenza n. 15248 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha negato la deducibilità ai fini IRES delle erogazioni liberali corrisposte a un’associazione in quanto non effettivamente impiegate per una delle finalità previste dall’art. 100 comma 2 lett. a) del TUIR.
La Cassazione ha ricordato innanzitutto che, ai sensi dell’art. 100 comma 2 lett. a) del TUIR, le erogazioni liberali sono deducibili, nei limiti ivi stabiliti, se fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente le finalità indicate al precedente comma 1, ossia finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Tale previsione, come osservato dai giudici, costituisce una deroga al principio di inerenza, in quanto rende deducibili dal reddito d’impresa elargizioni che, in via di principio, non sarebbero rilevanti.
Stante il carattere eccezionale della disposizione e la sua finalità solidaristica, ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali è necessario che il beneficiario svolga effettivamente un’attività funzionale al perseguimento di una delle finalità previste dalla norma, non essendo sufficiente che tale fine sia solo previsto dallo statuto.
In tale prospettiva, se è vero che la norma non richiede una corrispondenza immediata e diretta tra l’elargizione liberale e l’impiego in una delle finalità rilevanti, occorre comunque che il destinatario svolga un’attività diretta al raggiungimento delle stesse avvalendosi delle somme ricevute.
La Corte ha quindi affermato che, trattandosi di norma agevolativa, l’onere della prova spetta al contribuente che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ha l’onere di dimostrare i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo sotteso all’agevolazione, ossia l’effettiva realizzazione dell’intento dichiarato, perché tale intento rappresentata un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto. Nel caso di specie, era stato accertato che l’associazione beneficiaria, peraltro riconducibile al nucleo familiare a capo della società erogante, non aveva concretamente svolto l’attività per cui era stata costituita e che le somme ricevute erano state impiegate per effettuare investimenti in strumenti finanziari.
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