I contributi obbligatori versati all’estero non sono fringe benefit in Italia
Il quesito dell’imponibilità in Italia come fringe benefit dei versamenti a carico del datore di lavoro per contributi ai servizi sanitari statunitensi è stato affrontato ieri dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 124, riguardante il caso di una persona fisica residente in Italia alle dipendenze di una società residente negli Stati Uniti.
Il contribuente istante ritiene che questi versamenti (sotto le voci medicare e medical insurance) non debbano essere considerati imponibili in Italia come fringe benefit in quanto contributi obbligatori per legge negli Stati Uniti.
La norma italiana, a tale proposito (art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR) dispone che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, e sul tema la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/97 (richiamata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta) aveva già chiarito che non è rilevante la circostanza che i contributi non siano versati in Italia.
L’Agenzia delle Entrate conclude che non sono imponibili in Italia i contributi versati negli USA, ma solo “nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense”.
Ai fini della effettiva esclusione dal reddito, l’Agenzia specifica che è necessaria un’attestazione, da parte delle competenti autorità degli Stati Uniti, che certifichi l’obbligatorietà dei versamenti effettuati in favore del lavoratore residente in Italia.
Solo in presenza di questa attestazione, che il contribuente deve procurarsi a sua cura ed esibire in caso di richiesta, i versamenti oggetto del quesito non devono essere considerati fringe benefit in Italia.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941