Plusvalenze realizzate dal residente USA non imponibili in Italia
Nella risposta a interpello n. 123, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una persona fisica iscritta all’AIRE e residente negli Stati Uniti che ha realizzato una plusvalenza mediante la cessione di una partecipazione in una srl residente in Italia.
Ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del TUIR si considerano prodotte in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, per cui il reddito del soggetto non residente integra, secondo la normativa interna, il requisito della territorialità in Italia.
D’altra parte, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Stati Uniti (art. 13, § 4), la plusvalenza dovrebbe essere imponibile esclusivamente nello Stato di cui l’alienante è residente (e dunque negli Stati Uniti).
In risposta all’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il diritto internazionale pattizio prevale, come disposto anche dall’art. 169 del TUIR e dall’art. 75 del DPR 600/73, sulle norme interne, e di conseguenza (come peraltro già chiarito nella risposta a interpello n. 135/2022) la plusvalenza realizzata dal contribuente istante non deve essere assoggettata a imposta in Italia.
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