Meno oneri per la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata
Ricade sul creditore e sul debitore persona fisica l’obbligo del domicilio digitale
Il decreto correttivo-ter del Codice della crisi, di cui al DLgs. 14/2019, in attuazione della L. 20/2019 e della L. 53/2021, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, stando all’ultima bozza circolata interviene anche sul tema delle comunicazioni telematiche e dell’assegnazione del domicilio digitale nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi di impresa e dell’insolvenza.
La norma vigente, in particolare, prevede che le comunicazioni debbano essere effettuate servendosi del domicilio digitale (PEC) dell’impresa ovvero del professionista destinatario (art. 10 comma 1 del DLgs. 14/2019); diversamente, sorge un preciso obbligo in capo agli organi della procedura, di procedere con l’assegnazione a favore di quei soggetti che non abbiano
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