La clausola di conciliazione non ha natura vessatoria
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 3-2023/M, ha esaminato la nozione e la funzione delle clausole di mediazione, sottolineando, in primo luogo, l’utilità di questo strumento nel cercare una risoluzione consensuale delle controversie.
Gli elementi essenziali della clausola sono individuati nel riferimento:
- alle controversie civili o commerciali relative allo specifico contratto o statuto;
- ai diritti disponibili.
Tra gli elementi accessori si segnalano, invece, le precisazioni volte ad individuare l’organismo di mediazione, il mediatore o i criteri per designarlo e le regole della mediazione.
Il Consiglio nazionale del Notariato rileva, inoltre, come, a differenza della clausola compromissoria (espressamente contemplata dall’art. 1341 comma 2 c.c.), la clausola di conciliazione, quale è quella di mediazione, sia da ritenersi, di per sé, non vessatoria, pur consigliandone, cautelativamente, la specifica approvazione scritta.
Per scongiurare del tutto la vessatorietà della clausola di conciliazione, peraltro, occorre prestare attenzione alla sua formulazione, specie quando sia contenuta in un contratto cui si applichi il Codice del consumo.
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