Legittima la motivazione succinta del diniego di rimborso
Ammessa l’integrazione della motivazione del diniego espresso nel giudizio
È legittima la motivazione del provvedimento di diniego di rimborso che si limiti a richiamare le norme di riferimento in quanto l’Amministrazione finanziaria è resistente formale e sostanziale. Quindi essa nel processo può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto dell’istanza in sede amministrativa.
Questo è in estrema sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20384 del 23 luglio 2024, in cui vengono esplicitati il contenuto e le conseguenze di una motivazione estremamente succinta nel diniego di rimborso.
A fronte dell’istanza di rimborso del contribuente l’Ufficio può opporre il diniego sia mediante silenzio (impugnabile a partire da 90 giorni dalla domanda di rimborso ...
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