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Dall’INPS istruzioni per il cumulo previdenziale maturato presso organizzazioni internazionali

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 agosto 2024

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Con la circ. n. 87/2024, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito nuove indicazioni circa l’ambito applicativo dell’art. 5 del DL 69/2023 il quale, modificando l’art. 18 comma 2 della L. 115/2015, ha previsto l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali anche al fine del conseguimento della pensione anticipata, oltre che delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dal citato art. 18 (FPLD, Gestione separata, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ecc.) è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l’organizzazione internazionale.

Inoltre, nella circolare in commento si ricorda che il comma 6 dell’art. 18 della L. 115/2015 prevede che i trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrano dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Di conseguenza, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il DL 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno dello stesso anno.

Resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.

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