Per l’area fabbricabile determinazione dell’IMU anche col «valore di trasformazione»
Il valore venale dell’area può ricavarsi dalla differenza tra il teorico prezzo di cessione dell’immobile edificabile e i costi di edificazione ipotizzati
In materia di IMU, la base imponibile per le aree fabbricabili corrisponde al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (così l’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 e, nella disciplina previgente, l’art. 5 comma 5 del DLgs. 504/92).
La giurisprudenza di legittimità afferma che i predetti parametri legali sono tassativi e vincolanti: dunque, per individuare il valore dell’area
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