Il regime dei neo residenti non perde attrattività
Anche con il raddoppio dell’imposta, rimangono vantaggi rispetto alle agevolazioni di altri Stati, tra cui quelle in esaurimento del Regno Unito
Con l’art. 2 del DL 113/2024, la misura dell’imposta sostitutiva dovuta annualmente dai soggetti che esercitano l’opzione per il regime agevolativo previsto dall’art. 24-bis del TUIR passa da 100.000 euro a 200.000 euro, con effetto dai trasferimenti della residenza ai sensi dell’art. 43 del codice civile operati dall’11 agosto 2024.
Questa novità “balneare”, a una prima analisi, non dovrebbe pregiudicare in modo decisivo l’attrattività dell’agevolazione, in special modo per le persone con redditi e patrimonio alti o molto alti.
Anche a fronte di un raddoppio della misura dell’imposizione sostitutiva, che porta da 1,5 a tre milioni di euro l’onere complessivo per i soggetti che portano a compimento i 15 anni di durata dell’opzione,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41