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Nuove istruzioni INPS per l’accesso al Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 agosto 2024

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Con la circolare n. 88 di ieri, l’INPS ha fornito nuove indicazioni sul Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano in seguito alla pubblicazione del DM 22 agosto 2023 con il quale si è proceduto ad adeguare la disciplina del Fondo a quanto disposto dagli artt. 30 comma 1-bis e 40 comma 1-bis del DLgs. 148/2015 (introdotti dalla L. 234/2021).
Come ricordato dall’Istituto, le modifiche più rilevanti riguardano l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e l’eliminazione del c.d. tetto aziendale.

In merito al primo punto, possono aderire al Fondo i datori di lavoro già aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 27 del DLgs. 148/2015 che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (i datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire ai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 costituiti successivamente a livello nazionale con la conseguenza che non sono più soggetti alla disciplina del Fondo). Rientrano, invece, obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo i datori privati che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione di CIGO e CIGS, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà ex artt. 26 e 27 e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Sull’accesso all’assegno di integrazione salariale, l’INPS evidenzia come occorra l’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale e che le domande di accesso vanno presentate non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

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