Bonus transizione 5.0 non cumulabile con il bonus investimenti 4.0
È possibile tuttavia fruire dell’agevolazione «base» non completando la procedura di accesso
Le regole di cumulo del credito d’imposta transizione 5.0 con altre agevolazioni sono definite dal comma 18 dell’art. 38 del DL 19/2024 e dall’art. 11 del DM 24 luglio 2024.
In entrambe le disposizioni, viene disposto che il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e neppure con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL n. 124/2023, esteso alle ZLS ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024.
Tuttavia, a norma dell’art. 11 comma 3 del DM 24 luglio 2024, in caso di mancato invio da parte dell’impresa delle ...
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