Obbligo di SCIA per le locazioni turistiche imprenditoriali
Tale obbligo diventa applicabile a partire dal 2 novembre, ma a oggi mancano ancora la modulistica e i chiarimenti per le attività già avviate
Secondo l’art. 13-ter comma 8 del DL n. 145/2023, chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti in forma imprenditoriale l’attività di locazione per finalità turistica o conceda immobili in “locazione breve” di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017 è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Inoltre, per espressa disposizione normativa, tale obbligo vale, per la persona fisica, anche a seguito del superamento, per ciascun periodo d’imposta, del limite dei quattro alloggi oltre il quale scatta la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale prevista dall’art. 1 comma 595 della L. n.
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