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La figura del preposto rimane rilevante anche per la sicurezza negli appalti

/ REDAZIONE

Martedì, 1 ottobre 2024

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Con l’interpello n. 4, pubblicato ieri, la Commissione per la sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuta in merito alla figura del preposto ex art. 2 comma 1 lett. e) del DLgs. 81/2008, intendendo per tale colui che, per competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Nell’occasione, richiamando la precedente risposta a interpello n. 5/2023, i tecnici ministeriali hanno fornito un chiarimento in relazione alla presenza di tale figura nell’ambito degli appalti, precisando che in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione.

Inoltre, nella risposta in esame si precisa che l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale che può effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa – come ad esempio nel caso del project manager – non si reca presso il luogo delle attività.

Infine, la Commissione ministeriale ricorda che proprio in considerazione del ruolo in argomento, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, quelle in materia di ponteggi.

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