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PROFESSIONI

Individuazione del titolare effettivo da valutare con prudenza nelle catene di controllo

Un documento del CNDCEC illustra diverse casistiche che presentano profili di dubbio in materia

/ Stefano DE ROSA

Mercoledì, 2 ottobre 2024

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Nell’attesa della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato in materia di Registro di titolare effettivo (si veda “Operatività del Registro dei titolari effettivi sospesa fino al 19 settembre” del 18 maggio 2024) il CNDCEC ha pubblicato un documento dedicato all’identificazione del titolare effettivo che ha riportato nuovamente l’attenzione sugli aspetti critici legati a tale adempimento.

Come si legge nelle premesse, obiettivo del documento è quello di “supportare i Commercialisti sia in sede di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, che nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche tenute alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro Imprese”. Nella stesura dello stesso il CNDCEC ha tenuto conto delle FAQ “Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e l’Unità di informazione finanziaria (UIF) il 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia.

Dopo una prima parte dedicata all’inquadramento normativo delle modalità di individuazione del titolare effettivo, la parte più corposa del testo è dedicata all’illustrazione delle principali casistiche che possono presentare profili interpretativi più critici.

In tale ambito assumono rilevanza le considerazioni in merito alle catene di controllo nelle quali si prende atto delle recenti indicazioni fornite dalle Autorità, secondo le quali il criterio della percentuale superiore al 25% va applicato solo al primo livello di proprietà.

Con riferimento ai livelli successivi, invece, i titolari effettivi devono essere individuati secondo le disposizioni dell’art. 2359 c.c., ovvero in base:
- alla maggioranza di voti in assemblea ordinaria;
- alla disponibilità di voti o alla presenza di vincoli contrattuali sufficienti a esercitare un’influenza dominante nella stessa assemblea.

Viene peraltro sottolineato come la complessità della fattispecie e l’imminente evoluzione normativa europea rendano opportuna la massima prudenza nella valutazione dei casi concreti.

Si riporta, ad esempio, il caso di una srl, Alfa, con tre soci, di cui:
- A è una persona fisica con partecipazione al 5%;
- B è una persona giuridica con partecipazione al 25%;
- C è persona giuridica con partecipazione al 70%.
In tale fattispecie è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica è necessario analizzarne la relativa compagine societaria, così costituita: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Di conseguenza, il titolare effettivo di Alfa sarà la persona fisica Z, in quanto soggetto che dispone della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllante e quindi in grado di esercitare indirettamente il controllo sulla stessa.

Andrebbe esclusa la necessità di controllo nelle procedure concorsuali

Con riguardo alle operazioni compiute nell’ambito delle procedure concorsuali si sottolinea come le stesse avvengano in esecuzione di ordini dell’Autorità giudiziaria e tale circostanza “dovrebbe escludere a monte la necessità di un controllo preventivo finalizzato ad impedire l’utilizzo del sistema finanziario per finalità illecite” e pertanto, considerate le finalità liquidatorie della procedura, l’individuazione del titolare effettivo mediante applicazione dei criteri dell’art. 20 del DLgs. 231/2007 nei confronti della società fallita “appare un mero esercizio di stile, la cui inutilità ai fini preventivi e di controllo è del tutto evidente. L’esonero in questione è sostenuto da alcuni Tribunali a cui è stata sottoposta la questione ed è espressamente previsto dalle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Forense”.

Viene segnalata la diversa posizione riportata nelle citate FAQ del 20 novembre 2023, dove si ritiene che in tali casi la titolarità effettiva debba individuarsi con riferimento al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale quale ultimate beneficial owner, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa.
Qualora tale soggetto sia diverso da persona fisica, dovranno applicarsi i criteri di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura concorsuale.

Per completezza argomentativa si evidenzia, altresì, che il curatore deve essere identificato quale “esecutore” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. p) del suddetto decreto, in quanto mero ausiliario del giudice.

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